Quando un alunno subisce un infortunio tra le mura scolastiche, sorge spontanea la domanda: di chi è la colpa? E soprattutto: chi paga?

La risposta, nella maggior parte dei casi, è la scuola.

Il quadro normativo

L’articolo 2048 del Codice Civile dice che:

“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.”

Tradotto, questo articolo stabilisce che insegnanti e istituti scolastici rispondono dei danni causati dagli alunni (e subiti dagli alunni) durante il periodo in cui sono sotto la loro vigilanza. Non si tratta di una responsabilità generica: è una responsabilità presunta, il che significa che spetta alla scuola dimostrare di non aver potuto evitare l’accaduto, non ai genitori provare la negligenza.

È una distinzione che cambia tutto, sul piano pratico.

Dove e quando vale questa responsabilità

La vigilanza scolastica non si esaurisce tra i banchi. Riguarda la palestra e le ore di educazione fisica, l’intervallo e i momenti di transizione tra un’aula e l’altra, le gite scolastiche e le uscite didattiche organizzate dall’istituto. In tutti questi contesti, se un alunno si fa male, il punto di partenza è che la scuola ne risponde, a meno che non riesca a dimostrare il contrario.

Cosa deve provare la scuola per liberarsi dalla responsabilità

La giurisprudenza ha definito in modo piuttosto preciso i margini entro cui un istituto può difendersi: deve dimostrare di aver esercitato una vigilanza concreta e adeguata, di aver messo in campo tutte le misure di sicurezza ragionevolmente esigibili, e che l’evento è dipeso da una circostanza del tutto imprevedibile o da un comportamento improvviso e anomalo dell’alunno stesso. È una prova difficile da fornire, e non a caso la giurisprudenza tende a favore delle famiglie.

Come tutelarsi dopo un infortunio scolastico

Se tuo figlio ha subito un infortunio a scuola, il primo passo è raccogliere documentazione: referti medici, eventuale denuncia di infortunio presentata dalla scuola, testimonianze di chi era presente. Gli istituti scolastici hanno l’obbligo di stipulare polizze assicurative per gli studenti, ma questo non esaurisce le possibilità di risarcimento: la responsabilità civile dell’istituto rimane separata e può essere fatta valere in modo autonomo.

Le pratiche di risarcimento in ambito scolastico hanno spesso risvolti tecnici che vale la pena affrontare con noi, che ci occupiamo tutti i giorni di risarcimento danni.

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