- De iure condito
Richiesta danni incompleta ma efficace? La domanda giudiziale è procedibile
Anche se la richiesta di risarcimento danni proposta dal danneggiato nella fase stragiudiziale è incompleta ma è efficace, ovvero ha raggiunto il suo scopo, la domanda giudiziale è procedibile. A stabilirlo la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione con la pronuncia nr 19354 del 30 settembre 2016. Gli ermellini di Piazza Cavour sono stati chiamati in causa da un danneggiato da circolazione stradale cui la Corte Territoriale di Savona aveva dichiarato improponibile la domanda a causa della carenza, nella richiesta risarcitoria, della dichiarazione di avere o meno diritto alle prestazioni da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, di cui all’art. 142 del D.Lgs 209/2005.
Il tribunale ha ritenuto nella sostanza “che qualsiasi minimo scostamento tra i contenuti della richiesta stragiudiziale concretamente inviata all’assicuratore del responsabile d’un sinistro stradale, e i contenuti prescritti dall’art. 148 cod. ass., renda di per sé la suddetta richiesta inefficace, e il successivo improponibile.”
Questo l’unico motivo proposto del ricorrente che lamenta: “la violazione dell’art. 145 cod. ass.. Deduce che l’assicuratore convenuto aveva offerto, prima del giudizio, una somma di denaro a ristoro del danno nella misura da lui ritenuta congrua. Tale circostanza denotava che la richiesta stragiudiziale aveva raggiunto il suo scopo, sicché l’assicuratore non poteva, una volta introdotto il giudizio, invocarne l’incompletezza”
Accolgono il ricorso i giudici della Suprema Corte con le seguenti motivazioni: “La richiesta di risarcimento che la vittima d’un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai lini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall’art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore. 7. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidare dal giudice del rinvio.”