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Responsabilità della scuola per danni agli alunni 

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Quando un alunno subisce un danno durante l’orario scolastico, come inciampare su una sedia, si aprono diversi profili di responsabilità che coinvolgono la scuola e il Ministero dell’Istruzione. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 14720/2024 ha fatto chiarezza su questi aspetti, evidenziando i doveri e gli oneri di prova delle parti coinvolte. 

Il Caso specifico 

Il caso trattato riguarda un alunno, Tizio, che è caduto inciampando in una sedia durante le lezioni, procurandosi un danno al mento. I genitori hanno quindi chiesto il risarcimento del danno all’istituto scolastico, che ha chiamato in causa la sua compagnia di assicurazione. 

In primo grado, il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’istituto e della compagnia, ovvero l’estraneità al fatto denunciato, condannando il Ministero dell’Istruzione a risarcire il danno. Questa sentenza è stata confermata anche in appello, nonostante il Ministero avesse contestato la sua contumacia e la non imputabilità del danno. 

Le responsabilità tra le parti 

La Corte di Cassazione ha confermato che l’istituto scolastico, pur avendo autonomia gestionale e amministrativa, è un organo dello Stato. Di conseguenza, l’azione legale rivolta contro l’istituto si estende anche al Ministero dell’Istruzione. 

La responsabilità in questo contesto è di natura contrattuale, derivante dal “contatto sociale” tra scuola e alunno, che impone alla scuola il dovere di vigilare sugli studenti. 

L’onere della prova 

Il Ministero ha l’onere di dimostrare la non imputabilità del danno. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il Ministero avesse fornito sufficienti elementi presuntivi per dimostrare l’imprevedibilità e inevitabilità dell’incidente, considerando anche la presenza dell’insegnante e il rispetto delle normative di sicurezza. Pertanto, ha ritenuto fondati i motivi del Ministero ricorrente decidendo anche sul merito e rigettando la domanda risarcitoria.  

La culpa in vigilando 

Il concetto giuridico di “culpa in vigilando” si applica in questi casi per valutare la diligenza della scuola nella sorveglianza degli alunni. La scuola è tenuta a prevenire comportamenti pericolosi e a garantire la sicurezza degli ambienti scolastici. Se viene dimostrata una carenza in questo dovere, scatta la responsabilità per i danni subiti dagli studenti. 

In sintesi, la responsabilità per i danni causati agli alunni durante l’orario scolastico ricade sulla scuola, che per “scagionarsi” dovrà dimostrare che il danno non era prevedibile né evitabile. 

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