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RCA: la garanzia è operativa anche quando il disabile guida una vettura non adattata
Il caso, trattato dagli ermellini di Piazza Cavour, con la sentenza nr 6403/2016, della III Sezione Civile è sicuramente interessante e lo proponiamo ai nostri lettori. Il ricorrente per Cassazione stavolta è la compagnia di assicurazione. La stessa aveva convenuto in giudizio una SRL proprietaria del veicolo coinvolto in un incidente e gli eredi del conducente (deceduto durante l’incidente stradale in questione risalente al 7 novembre 1993) per sentirli condannare in accoglimento dell’azione di rivalsa proposta, alla rifusione della somma di 911.300.000 lire, a titolo di risarcimento del danno patito dai terzi trasportati. La rivalsa della compagnia poneva le fondamenta sulla mancata operatività della garanzia assicurativa, allorché il conducente portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente di guida speciale, guidava un veicolo priva dei necessari adattamenti.
Il giudice di prime cure accoglieva le richieste attoree, condannando i convenuti alla restituzione della somma di € 449.335,17, che ricorrevano in appello dove la sentenza veniva totalmente riformata.
La compagnia ricorre quindi per Cassazione, che però conferma la sentenza d’Appello con le seguenti motivazioni:
“La clausola contrattuale richiamata dalla società ricorrente e trascritta nel ricorso prevede una formula ampia e generica, come risulta dalla dicitura “l’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”. Ciò comporta che la situazione lamentata dalla ricorrente – cioè l’essersi posto alla guida di un veicolo non adattato alla sua situazione fisica di portate di protesi al braccio – non può in alcun modo ritenersi equiparabile a quella di chi si metta alla guida senza la patente, avvicinandosi piuttosto ad altre situazioni (quale, ad esempio, l’essersi posto alla guida senza lenti, avendone l’obbligo). D’altronde l’abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità che attesta l’esistenza dei requisiti fisici e psichici, ma nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente. E comunque, se pure sussistesse un dubbio, la clausola predisposta dalla società di assicurazione dovrebbe essere interpretata contra stipulatorem (art. 1370 cod. civ.).”