- De iure condito
Ordinanza della Corte di Cassazione 14300/2014: poche ore di manodopera niente fermo tecnico e compensate le spese di lite e CTU
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Con l’Ordinanza 14300 del 24 giugno 2014 gli ermellini della Sesta Sezione della Corte di Cassazione Civile, respingono le richieste del ricorrente al quale i giudici di merito avevano negato il ristoro del danno da fermo tecnico e compensato tra le parti le spese di lite e per la consulenza tecnica di ufficio.
Con riferimento al primo punto, il mancato riconoscimento del danno da fermo tecnico, i giudici delle leggi hanno così motivato:
“Infatti il giudice di merito, con motivazione logica e non contraddittoria, sul rilievo che il c.t.u. ha accertato che per eseguire la riparazione dell’auto erano necessarie cinque ore di mano d’opera, ha ritenuto che l’irrisorietà dell’eventuale danno non consentiva neanche il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto la lesione asseritamente patita doveva eccedere una certa soglia di offensività per divenire meritevole di tutela.”
Con riferimento al 2 motivo di doglianza del ricorrente, circa la compensazione delle spese di lite e della CTU i togati così motivano la negazione:
“Il giudice ha correttamente applicato il potere discrezionale conferitogli dall’art.92 c.p.c. che gli consentiva di compensare in tutto o in parte le spese di lite ricorrendo giusti motivi, individuati nella sproporzione fra la somma richiesta di euro 1.200.00 e quella liquidata di euro 449,44 e tenuto conto anche della condotta delle parti nella fase exraprocessuale.”
Ed ancora
“in ordine alle spese di c.t.u., questa Corte ha già affermato che compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d’ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d’ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell’interesse generale della giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti. Cass. Sentenza n. 1023 del 17.01.2013.”