- De iure condito
L’insegnante è responsabile dei danni dell’alunno solo quando quest’ultimo era effettivamente sotto la sua vigilanza.
L’assunto proviene dai togati di Piazza Cavour con la pronuncia nr 3081 del 16 febbraio 2015. Il caso riguardava la negazione del risarcimento dei danni fisici subiti da un alunna (minore) allorquando, all’uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala della scuola, cadeva all’indietro sospinta da un compagno.
Gli ermellini confermavano l’orientamento dei giudici di primo grado e della Corte di Appello, chiarendo cosa si intende per ambito e orario scolastico, all’interno dei quali l’insegnante ha l’obbligo di sorveglianza.
Di seguito le motivazioni:
“Il presupposto di fatto della responsabilità dell’insegnante per il danno che l’allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell’obbligo di sorvegliarlo – obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all’età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni – è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l’insegnante diligentemente adempiuto all’obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi all’art. 2043 c.c., per non avere l’insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l’incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante (fra le varie Cass. 4.2.2005 n. 2272). Inoltre, è utile chiarire cosa s’intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale potere estendere o meno l’obbligo dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell’edificio; fin dal momento cioè in cui l’allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente. Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni. In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell’art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode ( in questo senso anche Cass. 6.11.2012 n. 19160). “