- De iure condito
La Tabella Unica Nazionale è entrata in vigore

Il 5 marzo 2025, dopo un iter durato vent’anni di dibattiti, è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni biologici superiori al 10% di invalidità, uniformando i criteri di liquidazione del danno su tutto il territorio nazionale.
Fino al 5 marzo infatti i professionisti del risarcimento avevano due tabelle distinte di riferimento: quella di Milano e quella di Roma. Le cose ora cambiano significativamente per i danneggiati, per gli intermediari assicurativi e per tutte le figure che operano nell’ambito del risarcimento del danno.
Umberto Coccia, CEO di MG, condivide la sua analisi tecnica per fare chiarezza sulle novità e le future sfide che ci attendono.
L’EVOLUZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE E LA NUOVA TABELLA UNICA NAZIONALE TRA CERTEZZE E GIUSTIZIA
“Fiat iustitia, et pereat mundus”, diceva Ferdinando I d’Asburgo. Ma cosa significa fare giustizia quando si tratta di risarcire un danno che non ha un valore economico immediatamente quantificabile? Il problema della liquidazione del danno non patrimoniale è un tema antico quanto il diritto stesso, ma l’approvazione della nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) rappresenta una svolta epocale nel panorama giuridico italiano. Senza schierarci tra fautores et oppugnatores, cerchiamo di comprendere il percorso che ci ha portati fin qui, analizzando il significato e le implicazioni della nuova disciplina.
Fino alla metà del Novecento, il risarcimento del danno alla persona era improntato a una visione strettamente patrimonialistica: il valore di un individuo era parametrato sulla sua capacità di produrre reddito. La celebre “regola del calzolaio” di Melchiorre Gioia costituiva il faro di questa concezione: il danno era compensabile solo se tradotto in una perdita economica diretta. Era l’epoca in cui un bambino, una casalinga o un pensionato non avevano diritto a un equo ristoro perché privi di reddito attuale o potenziale.
La svolta si ebbe negli anni ’70, quando la Corte Costituzionale (Sentenza n. 88/1979) riconobbe che il danno non patrimoniale non si esauriva in quello morale ex art. 2059 c.c., ma includeva una dimensione più ampia legata alla dignità e alla salute dell’individuo. Nacque così il concetto di danno biologico, inteso come compromissione dell’integrità psicofisica, indipendentemente dalla capacità lavorativa della vittima.
Negli anni 2000, la Cassazione consolidò questo percorso con le celebri sentenze gemelle del 2003, che inquadrarono il danno alla persona come una realtà unitaria, suddivisa in tre componenti:
- il danno biologico, risarcibile ex art. 2043 c.c.;
- il danno morale, legato alla sofferenza interiore della vittima;
- il danno esistenziale, che riguarda la compromissione delle abitudini di vita e delle relazioni sociali.
Il definitivo assestamento avvenne nel 2008 con le sentenze di San Martino, che introdussero il principio di onnicomprensività: il risarcimento del danno non patrimoniale non poteva più essere frammentato in sottocategorie artificiali, ma doveva essere valutato globalmente in funzione delle ripercussioni effettive sulla vita della vittima.
Dopo vent’anni di dibattiti e rinvii, il 5 marzo 2025 sarà finalmente in vigore la Tabella Unica Nazionale (TUN), adottata ai sensi dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private. Il nuovo sistema si applica ai danni biologici di natura permanente superiori al 10% e introduce criteri di liquidazione uniformi su tutto il territorio nazionale.
La TUN si basa su alcuni principi fondamentali:
- Uniformità nazionale: addio alle disparità tra i vari tribunali. Un danno del 20% avrà lo stesso valore a Milano come a Palermo.
- Valore standard del punto di invalidità: la tabella stabilisce un valore fisso per ciascun punto percentuale di invalidità, modulato in base all’età della vittima (in maniera inversamente proporzionale) e al grado di invalidità (in maniera più che proporzionale).
- Inclusione del danno morale: la TUN non introduce ex novo il danno morale, già considerato nelle precedenti tabelle pretorie con criteri percentuali o puntuali rispetto al valore del danno biologico. La vera novità è il cambio del metodo di calcolo, ora parametrato su quattro gradi di intensità: nessuno, minimo, medio e grave.
Come si posiziona rispetto alle Tabelle di Milano e Roma?
Danno biologico senza personalizzazione e danno morale | |||
Età e grado di IP | TUN | Roma | Milano |
20 anni 30% | 138.697,00 € | 133.595,65 € | 135.943,00 € |
20 anni 60% | 429.471,00 € | 579.119,27 € | 455.349,00 € |
20 anni 90% | 805.342,00 € | 1.428.934,37 € | 776.293,00 € |
40 anni 30% | 123.525,00 € | 118.833,70 € | 120.921,00 € |
40 anni 60% | 382.490,00 € | 515.128,19 € | 405.034,00 € |
40 anni 90% | 717.244,00 € | 1.271.041,07 € | 690.514,00 € |

Danno biologico senza personalizzazione e max danno morale | |||
Età e grado di IP | TUN | Roma | Milano |
20 anni 30% | 200.695,00 € | 173.674,35 € | 198.477,00 € |
20 anni 60% | 655.373,00 € | 880.261,29 € | 683.023,00 € |
20 anni 90% | 1.274.856,00 € | 2.600.660,55 € | 1.164.439,00 € |
40 anni 30% | 178.741,00 € | 154.483,61 € | 176.545,00 € |
40 anni 60% | 583.680,00 € | 782.994,85 € | 607.551,00 € |
40 anni 90% | 1.135.397,00 € | 2.313.294,75 € | 1.035.772,00 € |

Un punto ancora oscuro riguarda la definizione delle tabelle medico-legali per la valutazione dell’invalidità. Il rischio è che, pur avendo una tabella unica per il risarcimento, persistano margini di discrezionalità nella quantificazione delle lesioni.
Restano escluse dalla TUN alcune voci di danno di particolare rilievo, come:
- Il danno catastrofale, ossia la sofferenza estrema subita nei momenti antecedenti al decesso;
- Il danno da perdita del rapporto parentale, per il quale le tabelle di Milano e Roma continuano a essere il riferimento.
“Summum ius, summa iniuria.” Il giurista romano Cicerone ci mette in guardia contro il rischio di eccessiva rigidità del diritto. La TUN rappresenta senza dubbio un passo avanti nella standardizzazione della liquidazione del danno biologico, offrendo maggiore prevedibilità nelle decisioni giudiziarie. Tuttavia, la certezza normativa non deve trasformarsi in un sistema inflessibile, capace di soffocare l’equità del caso concreto.
Se da un lato l’uniformità dei criteri di quantificazione del danno biologico potrebbe contribuire a ridurre il contenzioso su questo aspetto, dall’altro la nuova parametrizzazione del danno morale – suddiviso in quattro gradi di intensità – rischia di riaprire margini di discrezionalità e discussione, soprattutto nei casi più gravi. È dunque possibile che la TUN, anziché semplificare il quadro complessivo, finisca per alimentare nuove controversie giudiziarie.
Come scriveva Piero Calamandrei, “La giustizia è un’arte difficile, perché deve tener conto insieme dell’eguaglianza e della diversità.” La speranza è che questa nuova tabella possa rappresentare un equilibrio tra i due poli, garantendo non solo uniformità, ma anche equità sostanziale.
La storia della giurisprudenza italiana continua a essere il riflesso dei suoi ingegni migliori, ma anche un monito per il futuro: la certezza del diritto è un valore, ma non può mai essere perseguita a scapito della giustizia.