- De iure condito
In attesa dell’istituzione del reato di omicidio stradale la Cassazione riconosce il dolo eventuale in caso di incidente stradale
Una sentenza, la nr 37606 del 16 settembre 2015, destinata a far parlare perché ribalta i precedenti orientamenti garantisti della stessa corte, stessa sezione, la prima penale.
Il caso di specie riguarda il guidatore di un SUV, che in stato di alterazione psicofisica a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, fuggiva per sottrarsi al controllo della polizia locale di Bolzano. Nemmeno quando la sua traiettoria di fuga intersecava quella del pedone (successivamente investito e ucciso) ha tentato di modificarla. Peraltro, dopo l’incidente ha proseguito la fuga a piedi.
I togati di Piazza Cavour valutando fattori come la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, la personalità e la storia dell’imputato, la durata e la ripetizione dell’azione, la sua finalità, il comportamento successivo, la probabilità che l’evento si verifichi in base alla condotta tenuta, le conseguenze dell’evento anche sull’imputato e il contesto dell’azione hanno classificato la condotta dell’agente come “dolo eventuale” basandosi anche sul precedente orientamento espresso nella sentenza 33343/2014 che riguardava il caso ThyssenKrupp.
“Nel caso degli incidenti stradali mortali, il punto sta nel dimostrare che il conducente che li ha causati abbia consapevolmente accettato il rischio di uccidere qualcuno in conseguenza della sua guida sconsiderata”.
Insomma l’Agente decide di agire “costi quel che costi”, accettando il rischio del verificarsi dell’evento. Proprio questa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni è ciò che distingue il dolo eventuale dalla colpa cosciente.