- De iure condito
- Glossario del risarcimento
Il risarcimento per infortunio in itinere: cos’è e chi ne ha diritto?
Cosa si intende per infortunio in itinere?
Si definisce “infortunio in itinere” quello che avviene nel tragitto tra casa e lavoro, inclusi percorsi intermedi autorizzati. A risarcire la vittima dell’infortunio è l’INAIL, indipendentemente dalla colpa dei soggetti coinvolti.
Ci sono però delle definizioni specifiche che proprio l’INAIL considera per identificare un infortunio in itinere. L’infortunio deve accadere, appunto, nel normale percorso:
- di andata e ritorno casa-lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro, in caso di lavoratore con più luoghi di lavoro. Ad esempio, quando un lavoratore presta attività presso due datori di lavoro o ad un capo cantiere edile che lavora in due distinti cantieri contemporaneamente;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.
Il percorso dev’essere compatibile con la rotta casa-lavoro e deve avvenire senza deviazioni non autorizzate. Sono accettate però deviazioni o variazioni dovute a causa di forza maggiore, come traffico, lavori in corso, incidenti stradali, chiusure temporanee della strada.
Viene considerata una deviazione accettata la strada fatta in più per portare i figli a scuola.
Quando è risarcibile l’infortunio in itinere utilizzando un mezzo privato?
Per i lavoratori che utilizzano il mezzo privato, è importante sapere che l’infortunio in itinere è riconosciuto solo se l’uso del veicolo è necessitato, ossia indispensabile per motivi pratici o lavorativi.
Come abbiamo già trattato in passato, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, il risarcimento viene garantito soltanto in mancanza di alternative di trasporto pubblico compatibili.
Risparmiare tempo non basta: l’uso del veicolo deve risultare l’unica opzione per raggiungere il luogo di lavoro, come nel caso di tratte non servite o orari di servizio pubblico non adeguati.
L’INAIL, per l’appunto, fornisce delle eccezioni specifiche in cui viene riconosciuto l’infortunio anche se viene utilizzato un mezzo privato:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Quali danni rientrano nel risarcimento in itinere?
Un ulteriore aspetto interessante riguarda gli eventi imprevisti che possono verificarsi durante il tragitto. Recenti sentenze confermano che anche un infortunio dovuto a eventi come uno scippo rientra tra quelli risarcibili dall’INAIL.
In questi casi, la tutela dell’infortunio in itinere si estende a situazioni di pericolo non previste ma connesse al percorso di lavoro. Tuttavia, la protezione dell’INAIL si interrompe nel caso di “rischio elettivo“: se il lavoratore si espone volontariamente a rischi non necessari o evitabili, si perde il diritto al risarcimento.
Questi comportamenti volontariamente pericolosi o contrari alla legge sono ad esempio:
- abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci
- uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
- mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente
- violazione del codice della strada da parte del conducente.
Come si denuncia un infortunio in itinere?
In caso di infortunio, è necessario denunciare tempestivamente l’accaduto, fornendo documenti che dimostrino l’incidente e il legame con il percorso di lavoro. La denuncia va inoltrata all’INAIL entro 48 ore, allegando un certificato medico e una descrizione delle circostanze. Anche l’azienda deve informare l’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato.
Se ci si rivolge ad un pronto soccorso pubblico per ricevere le cure del caso sarà direttamente la struttura sanitaria a comunicare all’INAIL l’infortunio.
Successivamente l’INAIL invierà al lavoratore un questionario per inquadrare correttamente l’accaduto e raccogliere tutte le informazioni necessarie per procedere con un’eventuale rivalsa nei confronti di un terzo responsabile.
Il risarcimento per infortunio in itinere è un diritto essenziale per i lavoratori che si spostano per lavoro. Ma, nel caso in cui ci sia un terzo soggetto responsabile, il risarcimento dell’INAIL coprirà tutti i danni subiti. Il lavoratore infortunato ha diritto a recuperare il cosiddetto “danno differenziale” direttamente dalla controparte o dal suo assicuratore.
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