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Guida alla compilazione della Constatazione Amichevole d’Incidente 

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Quando si rimane coinvolti in un incidente stradale la tempestività e la precisione nella denuncia del sinistro sono fondamentali per garantire un risarcimento adeguato. Spesso, però, la differenza tra una pratica gestita correttamente e una che si conclude con un esito insoddisfacente dipende proprio dalle prime azioni intraprese subito dopo l’evento. In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi essenziali per una denuncia di sinistro efficace, aiutandoti a evitare gli errori comuni nella compilazione della constatazione amichevole di incidente che potrebbero compromettere il tuo diritto al risarcimento. 

Cominciamo subito con l’allineamento del glossario tecnico: CID è l’acronimo di Convenzione Indennizzo diretto (un accordo privato tra le compagnie di assicurazione per la gestione dei sinistri automobilistici). CAI è l’acronimo di Constatazione amichevole di incidente. Quindi il modulo Giallo e Blu che i soggetti coinvolti in incidente stradale compilano è la CAI, e non il CID! 

Il modulo CAI (uguale in tutta Europa) è composto da 4 copie. Ciascuno dei conducenti coinvolti tratterrà per sé due copie, consegnandone una alla propria compagnia di assicurazione. Nel modulo vanno indicati i dati del sinistro (data, luogo, ora), dei conducenti, degli assicurati, dei mezzi coinvolti e delle rispettive imprese di assicurazione, i danni subiti dai veicoli coinvolti, eventuali osservazioni e la dinamica. Rappresentata graficamente nell’apposito spazio e indicando una o più delle ipotesi di accadimento del sinistro previste nelle 17 caselle centrali che prendono il nome di “circostanze dell’incidente”. 

Niente di nuovo per nessuno ma, prendiamo la lente di ingrandimento e soffermiamoci su tre indicazioni del modello che pochi leggono e/o comprendono per poi approdare al motivo per cui è così importante la compilazione della CAI. 

La prima è collocata tra le 17 caselline delle circostanze di incidente e lo spazio per realizzare lo schizzo e recita: “il presente documento non costituisce un ammissione di responsabilità, bensì una mera rilevazione dell’identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione”.  

Sfatato quindi il mito e le false credenze delle osservazioni “ho torto” o “ho ragione”. I soggetti deputati alla valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti (patrocinatori e liquidatori in primis e Giudici in ultima istanza) si baseranno (oltre che su quanto riportato nel modello, ci mancherebbe) su tutti gli altri elementi probatori eventualmente a disposizione, come graniticamente sancito dalla Corte di Cassazione in plurime sentenze. 

La seconda è proprio sotto il titolo del modello: “Se è firmata congiuntamente dai due conducenti, produce gli effetti di cui all’art. 148 comma 1 D.Lgs 209/2005 e dell’art. 8 comma 2, lettera c) D.P.R. 254 /2006.”  

Ovvero se c’è la firma di entrambi i conducenti (e tutte le informazioni corrette) sul modulo, il tempo che la compagnia ha a disposizione per formulare un’offerta risarcitoria (o indicare i motivi per i quali non intende procedere in tal senso) relativamente ai soli danni alle cose sono ridotti da 60 a 30 giorni. 

La terza in alto a destra del titolo del modulo e recita: “Art 143 D.Lgs 209/2005 -Codice delle Assicurazioni Private)”. Il che sta a indicare che, quando il modello è a firma singola, lo stesso vale come denuncia di sinistro e prevede tutte le informazioni che in essa devono essere contenute secondo quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni e, segnatamente, all’art. 143. 

Ora vediamo perché è importante compilare correttamente la constatazione amichevole.

Immagina che il percorso del danneggiato verso il giusto risarcimento sia come un viaggio in treno. Ora se questo treno per un errore del capostazione che ha in mano dei moduli compilati malamente, posiziona il treno sul binario sbagliato, è molto probabile che non si raggiunga la stazione desiderata. E quando ci si rende conto di questo risulterà estremamente difficile (una mission impossible) riportare il convoglio sui binari giusti. 

Mi spiego meglio. 

L’allegato A al DPR 254/2006 stabilisce i baremés di responsabilità. Ovvero con un esercizio improbabile (e, per questo, mal riuscito), il legislatore, con l’intento di facilitare le procedure liquidative, attribuisce la responsabilità della causazione di un incidente, in base alle caselle (tra le 17 citate prima) spuntate dall’uno e/o dall’altro conducente come in una sorta di battaglia navale: veicolo A in A1 e veicolo B in B3, colpito e affondato. 

Al momento del data entry del sinistro sui portali di compagnia, in base a queste combinazioni il sistema restituisce una colpa, ovvero posiziona il treno sul binario della ragione, del torto o della concorsualità paritaria. Farlo deragliare o approdare su un altro binario sarà un lavoro per veri duri! 

Visto che il modulo prevede anche l’indicazione di eventuali testimoni oculari, lasciami ricordarti che, secondo quanto previsto dall’art 135 comma 3-bis del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione. […] Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. 

Ti lascio con un’ultima indicazione. Il punto 3 del modulo, in alto a destra, prevede che i soggetti che lo compilano indichino la presenza o meno di feriti anche se lievi. La domanda sorge spontanea: se ho indicato no al momento della compilazione del modulo negli attimi immediatamente successivi all’evento e poi ha distanza di qualche ora ho accusato dolore al collo, alla schiena o al ginocchio, posso essere ugualmente risarcito per queste lesioni? 

La risposta è sì, a patto che, chi ha subito lesioni, le abbia certificate rivolgendosi in un ragionevole lasso di tempo, alle cure dei sanitari presso un pronto soccorso ospedaliero. 

Perché accade questo?  

La risposta è duplice. La prima è che effettivamente alcuni sintomi si possono manifestare a distanza di qualche ora dall’evento traumatico o più semplicemente sono “soffocati” dalla scarica di adrenalina che l’evento ha comportato.

La seconda invece è che chi compila il modulo negli istanti successivi all’evento, lieve o grave che sia, è tutto fuorché lucido, sereno e obiettivo. Offuscato da sentimenti di rabbia e vendetta o in preda ad uno slancio di lucidità cognitiva potrebbe non considerare una contusione come una ferita. E non avrebbe tutti i torti. Il dizionario della lingua italiana definisce ferita come la lesione traumatica caratterizzata da soluzione di continuità della cute o delle mucose. Insomma, una ferita per il sentire comune è un taglio con conseguente fuoriuscita di sangue. La contusione (o la botta per i meno forbiti) non lo è! 

Gestire correttamente la denuncia di un sinistro è il primo passo per ottenere il risarcimento che ti spetta. Se hai subito un danno e non sai come procedere, o vuoi essere sicuro di fare tutto nel modo giusto, non esitare a contattarci. Siamo qui per aiutarti a navigare nel processo, proteggendo i tuoi diritti e assicurandoti il miglior risultato possibile.