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Focus sul DDL Concorrenza: art. 6 i testimoni
Nuove regole per l’identificazione e la validità dei testi oculari di un incidente stradale. Questi dovranno essere indicati nella richiesta di risarcimento danni ex art. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni o nella domanda di negoziazione assistita, fatti salvi i nominativi indicati nel verbale delle autorità.
Se assenti nella denuncia di sinistro sarà la compagnia assicurativa a poterli richiedere entro il termine di sessanta giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro egual termine e per mezzo dello stesso strumento di comunicazione, il danneggiato potrà indicarli alla compagnia. In caso di giudizio il giudice riterrà validi solo i nominativi indicati nella predetta documentazione. Inoltre, su richiesta delle parti e dopo le opportune verifiche presso gli archivi dell’IVASS, verrà informata la Procura della Repubblica laddove il teste negli ultimi cinque anni abbia testimoniato in più di tre cause.
Ecco il testo del Decreto:
Art. 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)
- All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall’impresa di assicurazione. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. 3-quater. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».