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Denuncia di sinistro VS Richiesta di risarcimento danni 

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Nell’articolo di qualche giorno fa abbiamo visto quant’è importante compilare correttamente la constatazione amichevole per mettere il “treno” che viaggia verso il risarcimento sui giusti binari. 

Ora dobbiamo fare chiarezza su un altro aspetto: la differenza tra denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento danni. Anche in questo caso (come avviene con CAI e CID) il sentire comune sovrappone le due definizioni. Ora ti spiego perché non è così. 

La denuncia di sinistro è una dichiarazione di scienza con la quale il contraente di una polizza assicurativa adempie all’obbligo contrattuale di informare la compagnia circa l’accadimento di un evento compreso nella garanzia. La denuncia di sinistro, per obbligo contrattuale, deve essere presentata alla compagnia dall’assicurato entro 3 gg dal sinistro o entro 3 gg da quando l’assicurato è nelle condizioni di poterla effettuare (art.1913 c.c.).  

In cado di incidente stradale la norma, quella prevista dall’art 143 del Codice delle Assicurazioni, suggerisce di utilizzare il modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS: la constatazione amichevole di incidente, appunto. 

La richiesta di risarcimento danni è un atto formale con cui, l’avente diritto al risarcimento (che in alcuni casi non coincide con il contraente o con l’assicurato di una polizza) chiede, appunto, il risarcimento dei danni subiti a seguito di un evento infortunistico. Con tale atto, ovvero la c.d. messa in mora, si interrompe anche la prescrizione del diritto al risarcimento.  Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale si prescrive in due anni dalla data di accadimento dei fatti (art. 2947 c.c. comma II). 

Quindi non basta presentare la CAI compilata correttamente per ottenere il risarcimento? 

La risposta è no. Occorre sempre presentare la richiesta di risarcimento danni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec, per fare le cose come la legge richiede ed essere al riparo da brutte sorprese come il mancato rispetto delle tempistiche da parte della compagnia e l’impossibilità di avviare l’azione giudiziale nel caso in cui fosse necessario ricorrervi. 

A tal uopo ricordiamo e riproponiamo la novella dell’art.145 del Codice delle Assicurazioni

1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148. 

2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150. 

Quindi a chi va inviata la richiesta di risarcimento danni? 

In caso di sinistro rientrante nella procedura di indennizzo diretto (ovvero 2 soli veicoli coinvolti e che si sono urtati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia) la raccomandata o la pec va inviata tanto alla propria compagnia quanto alla compagnia che assicura la controparte. Nel caso in cui il sinistro abbia coinvolto più veicoli andrà inviata solo alla compagnia che assicura il veicolo responsabile. Mentre la denuncia di sinistro, in entrambi i casi andrà inoltrata alla propria compagnia. 

Vedremo in altri articoli come bisogna invece comportarsi se il sinistro ha coinvolto un veicolo immatricolato all’estero oppure è accaduto all’estero? 

E non ti ancora detto quali informazioni deve necessariamente contenere la richiesta di risarcimento danni contenere, sempre secondo la normativa(!). 

Se ti sembra complicato è perché lo è! 

Ecco perché dovresti rivolgerti sempre ad un professionista per ottenere il giusto risarcimento dei danni patiti. 

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