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Danno da vacanza rovinata
Il terzo comma dell’articolo 36 della Costituzione Italiana recita: “Il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, può rinunziarvi”.
Un concetto che deve stare molto a cuore al Tribunale di Reggio Emilia che, con la sentenza 434/2016, condanna la compagnia assicurativa a risarcire il danno da vacanza rovinata al conducente di un auto (e a sua moglie, estranea all’incidente) che subiva lesioni a seguito di un incidente stradale.
L’incidente avvenne in prossimità della partenza per le vacanze estive, da tempo programmate e, a causa della malattia la famiglia ha dovuto rinunciarvi. Anche se il periodo di ferie è stato convertito in periodo di malattia, il giudicante ha comunque ritenuto congruo risarcire detto danno nella misura di € 400,00 per il conducente e pari somma alla moglie (oltre alle penali per la disdetta del viaggio), in quanto il sinistro è avvenuto in un periodo molto vicino a quello della partenza fissata per le ferie, costringendo a rinunciare alla vacanza già organizzata.
No vi erano alternative, sostiene il giudice, per il malcapitato, lavoratore subordinato di attuare un repentino cambio di programma nell’organizzazione delle proprie ferie.