- La strada non è una pista
Se conosci la strada dissestata, l’ente proprietario non è responsabile
Due conferme importanti da una recente ordinanza della Corte di Cassazione circa la responsabilità dell’ente proprietario di una strada aperta al pubblico. La prima riguarda il titolo con cui è tenuto a rispondere l’ente per eventuali danni a terzi cagionati da difetto di manutenzione, ovvero la violazione dell’art. 2051.
La seconda riguarda invece la corresponsabilità del danneggiato che non presta la dovuta prudenza e diligenza nell’incedere sulla pubblica via, consapevole delle insidie in essa presenti, tanto da arrivare ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva del comune e i danni subiti e lamentati.
Quindi se esiste familiarità col luogo, asserito teatro del sinistro, caratterizzato da dissesti e insidie non è possibile attribuire la responsabilità all’ente proprietario della strada pubblica. Cosi sancisce la Corte di Cassazione con la pronuncia del 26 settembre 2017 nr 22419, di cui riportiamo di seguito il testo integrale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 25 maggio – 26 settembre 2017, n. 22419
Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo
RITENUTO IN FATTO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.
Con doppia conforme i giudici di merito hanno rigettato la domanda proposta dalla R. nei confronti del
Comune di Scandicci per il risarcimento dei danni subiti per effetto di una caduta in una buca di una
strada in cattivo stato di manutenzione.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze osservano, infatti, che l’attrice, che abitava proprio nei pressi
del luogo del sinistro e percorreva quotidianamente quel tratto di strada, ben ne conosceva il cattivo
stato di manutenzione e le insidie che la stessa presentava, sicché era stata una scelta imprudente quella
di far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto.
La R. ricorre contro tale decisione con due motivi, illustrati da successiva memoria. Il Comune di
Scandicci resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – con il quale si censura, in sostanza, la violazione dell’art. 2051 cod. civ. e l’omesso esame di
un fatto decisivo – è inammissibile.
La decisione è conforme all’orientamento di questa corte secondo cui l’ente proprietario d’una strada
aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei
sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con
l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto
che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele
da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso
(Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108; nella specie, la Corte ha ritenuto non operante
la presunzione di responsabilità a carico dell’ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale
causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza
dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle).
Nella specie i giudici di merito hanno accertato che la R. conoscesse l’esistenza della buca e, in generale,
lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro. Pertanto, l’ordinaria diligenza
avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far
passeggiare il cane proprio in quel punto. Tale condotta è idonea a interrompere il nesso eziologico fra la
condotta attribuibile al Comune di Scandicci e il danno patito dalla R. .
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno
poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel
dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.
228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso art. 13.