- De iure condito
Che cos’è il caso fortuito?
Consiste in un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza.
Possono considerarsi nel caso fortuito, gli eventi straordinari ed imprevedibili che vengono in rilievo quale causa di esclusione della colpevolezza, sia in relazione alla responsabilità contrattuale sia a quella extracontrattuale.
La Cassazione ha descritto il caso fortuito, nella pronuncia 7285 del 1990, come quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente.
In buona sostanza, i tre pilastri sui si poggia la responsabilità civile sono:
- l’elemento oggettivo (condotta, nesso causale, evento),
- l’elemento soggettivo (dolo o colpa dell’agente),
- l’antigiuridicità (contrarietà ad una norma o lesione di un diritto garantito).
L’inserimento del caso fortuito nell’azione del soggetto fa venire meno l’elemento soggettivo e per questo ad egli non è più attribuibile la colpa e l’applicazione dell’obbligo risarcitorio.
Quando si può verificare il caso fortuito in ambito di circolazione stradale?
Talvolta la giurisprudenza fa rientrare nel caso fortuito il fenomeno del malore che coglie il conducente alla guida. Se così fosse ovviamente questo conducente che magari ha arrecato a terzi dei danni, materiali o fisici che siano, anche gravi, non sarà ritenuto responsabile e quindi non sarà obbligato al risarcimento degli stessi. Né lui e di conseguenza neanche la compagnia assicurativa che garantiva il mezzo di cui era alla guida.
Ecco, in alcuni casi, quando ho rivelato questo concetto l’effetto è stato quello di stupore misto a incredulità. Bada bene, sottolineo il “talvolta”! Difatti, affinché il malore sia considerato esimente totale della responsabilità deve essere non solo improvviso ma anche imprevedibile. Il conducente è giustificato e, quindi, non responsabile, solo se il malore improvviso è ricollegabile a un evento patologico eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Di contro, rimarrà responsabile e, assieme a lui la sua compagnia di assicurazione, se questo fenomeno risultasse ricorrente nel guidatore o perché affetto da una particolare patologia. Allo stesso modo è responsabile se il malore è determinato da una stanchezza fisica, sonno fisiologico o stato di ubriachezza. In questi casi avrebbe dovuto esimersi dal mettersi alla guida.
Cosa dice la giurisprudenza riguardo?
Il colpo di sonno è sempre addebitabile al conducente, che avrebbe dovuto e potuto prevederlo in anticipo, evitando di mettersi alla guida in condizioni di stanchezza (Cass. 4023/1988; 8513/1984).
In caso di incidente, la strada sdrucciolevole non è inquadrabile nel caso fortuito, in tal caso residuando una colpa del conducente che avrebbe dovuto prevedere tale circostanza (Cass. 19373/2007).
In caso di incidente sul lavoro, la condotta imprevista del lavoratore non è riconducibile al caso fortuito, perché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l’incolumità degli stessi anche nei casi in cui costoro per stanchezza, imprudenza, o malore, o altro ancora, si siano venuti a trovare in situazioni di pericolo (Cass. 4917/2010).
Lo scorretto attraversamento della strada da parte del passeggero disceso dal mezzo pubblico mitiga ma non esclude la colpevolezza del conducente che lo investa (Cass. 14776/2014).
Il malore del conducente rientra nell’ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non nel caso fortuito di cui all’articolo 45 del Codice Penale, trattandosi pur sempre di un’infermità, ovvero di uno stato morboso, ancorché transitorio ascrivibile all’articolo 88. In altri termini il malore improvviso non è ascrivibile al caso fortuito giacché questo, descrivendo una fattispecie, in cui il soggetto psicologicamente non risponde per l’intervento del fattore causale imprevedibile, presuppone pur sempre un’azione umana cosciente e volontaria mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà non realizzando quelle condizioni minime che l’articolo 42 richiede perché un fatto umano astrattamente costitutivo di reato divenga penalmente rilevante (Cass. 9172/2013).
In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo del veicolo, nel caso in cui venga prospettata dalla difesa dell’imputato la tesi del malore, il giudice di merito può correttamente disattenderla qualora manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile e siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita del controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida. Nella fattispecie la Cassazione ha affermato che la dedotta crisi ipoglicemica dovuta al diabete mellito di tipo 2 di cui era affetto l’imputato non poteva condurre all’esclusione della responsabilità per il sinistro occorso, essendo al medesimo ascrivibile la responsabilità di essersi posto alla guida proprio nelle ore in cui era più alto il rischio del verificarsi della menzionata crisi ipoglicemica, tra l’altro viaggiando anche a velocità elevata (Cass. 11142/2015).
Chi deve dimostrare il caso fortuito?
Ovviamente spetta al danneggiante dimostrare l’esistenza del caso fortuito. Ovvero, sarà questi a dover dare la prova del problema fisico. Il che non è sempre facile, specie quando si tratta di fenomeni occasionali che non lasciano alcuna traccia da un punto di vista clinico.