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Al passeggero di un conducente ubriaco spetta il risarcimento?
Con la sentenza n. 1295/17 del 19.01.2017 la Cassazione tutela il risarcimento del passeggero coinvolto in un incidente in cui il conducente era ubriaco.
Non è impossibile che il passeggero si veda diminuire l’ammontare del risarcimento dovuto a causa di una presunzione di concorso di colpa: nel maggio 2014 la sentenza n. 11698 della Corte di Cassazione condannava proprio la condotta del passeggero e la sua “esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole”. Il caso era quello di un incidente occorso durante una gara illegale tra auto: la fattispecie era differente ma il principio cardine della sentenza è sempre la corresponsabilità di chi subisce il danno, regolata dall’art. 1227 del codice civile. Secondo i giudici, in quest’ultimo caso il comportamento era idoneo a “integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento”.
Nel caso su cui si è pronunciata a gennaio, la Corte di Cassazione ha invece escluso che l’indennizzo possa essere ridotto per l’imprudenza del passeggero di salire in auto con un autista ubriaco: il concorso di colpa è valido solo in caso di cooperazione attiva alla creazione del fatto colposo del danneggiante. Accettare il rischio di salire in macchina con un conducente che abbia il tasso alcolemico eccessivo non è un “comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell’evento dannoso”
Per questo sinistro non è stata quindi accettabile l’ipotesi di ridurre il risarcimento del passeggero per concorso di colpa, in quanto, secondo gli ermellini, la sua presenza o meno a bordo dell’auto non avrebbe pregiudicato in alcuna maniera l’accadimento del sinistro.